Descrizione
La compensazione è disciplinata dal regolamento delle entrate tributarie così come statuito dall'art. 1 comma 167 L. 296/06. E' ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito dello stesso tributo entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento in eccesso. Il contribuente, alle scadenze di versamento di un tributo in autoliquidazione (IMU), può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze nei versamenti del medesimo tributo di anni precedenti, senza che decorrano interessi a credito. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. Il contribuente che si avvale di tale facoltà deve comunicare l’avvenuta compensazione entro 30 giorni dalla data in cui è stato - o avrebbe dovuto essere - effettuato il versamento, ovvero entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio. Nel caso di tributi ed altre entrate con liquidazione d’ufficio (TARI), sulle somme versate in eccesso si opera tramite compensazione d’ufficio o su istanza dell’interessato, senza che decorrano interessi a credito.