Descrizione
La comunicazione di cessione di un fabbricato è una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l’uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni.
La comunicazione è chiamata “Legge antiterrorismo” e deve essere presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza (Decreto legge 21/03/1978, n. 59, art. 12).
L'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato è stato assorbito dalla registrazione del contratto di vendita o locazione (Circolare ministeriale 31/05/2011, n. 557) :
- dal 7 aprile 2011 per i contratti di locazione registrati (Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23)
- dal 14 aprile 2011 per i contratti di vendita di immobili registrati (Decreto legge 13/05/2011, n. 70).
Rimane l'obbligo della comunicazione per i casi in cui il contratto non è soggetto alla registrazione (Circolare ministeriale 20/07/2012).
Rimane inoltre l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato per i casi di cessione di fabbricato o ospitalità a cittadini extracomunitari indipendentemente dalla registrazione del contratto. Questo obbligo può essere assolto anche mediante la comunicazione di ospitalità.
Se si cedono locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante) è obbligatorio presentare la comunicazione. Se la cessione è effettuata a una famiglia, il modulo andrà compilato con i dati dell’intestatario del contratto di affitto o del comodato d’uso.
Se si cede un appartamento, un box e una cantina, andranno presentate tre distinte denunce.
Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Polizia di Stato.
In Comune di Montecatini Terme …
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