Piano industriale per interventi che comportano il frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 139). Il piano industriale deve dimostrare la necessità dell’intervento ai fini del mantenimento dell’attività produttiva e della salvaguardia dell’occupazione.
Il frazionamento in unità immobiliari di edifici a destinazione industriale e artigianale, senza necessità di variare gli strumenti della pianificazione urbanistica che non lo prevedono o non lo consentono, è consentito a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d’uso e che l’intervento non comporti aumento di superficie utile lorda o di volume ed è subordinato all'approvazione del piano industriale da parte del comune.