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Risiedere in un alloggio di edilizia convenzionata

Descrizione

Risiedere in un alloggio di edilizia convenzionata

L'edilizia convenzionata è una forma particolare di edilizia residenziale promossa da soggetti pubblici e privati e attuata da operatori privati, come cooperative, imprese di costruzione, fondi di investimento. È una forma di accordo che ha lo scopo di soddisfare le esigenze abitative di determinate fasce sociali.

L'edilizia convenzionata si basa su specifiche normative e su una convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale in cui si stabiliscono:

  • le caratteristiche urbanistiche degli interventi
  • il prezzo di cessione/affitto degli alloggi
  • i requisiti soggettivi richiesti a chi acquista/affitta questi alloggi.

L'assegnazione o la vendita degli alloggi di edilizia convenzionata sono effettuate direttamente dall’operatore che realizza l’intervento o da soggetti da lui incaricati.

Può succedere che questi alloggi siano realizzati:

  • interamente a carico del committente pubblico
  • grazie a convenzioni con l'imprenditore privato che si impegna a costruire un dato numero di alloggi, a proprie spese, da vendere a determinate condizioni che si definiscono appunto "convenzionate".

Approfondimenti

I piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP) sono dei piani urbanistici istituiti dalla Legge 18/04/1962, n. 167, art. 1 finalizzati alla definizione di zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare e alla realizzazione delle relative opere e servizi complementari, urbani e sociali.

I proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata possono procedere alla vendita dell’alloggio solo dopo aver richiesto al Comune la rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione e la determinazione del prezzo massimo di cessione. In seguito all’atto di compravendita, i vincoli discendenti dalla convenzione saranno trasferiti all’acquirente.

I soggetti proprietari di alloggi in diritto di superficie possono chiedere all'Amministrazione la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Il costo della trasformazione è individuato in base ai millesimi di proprietà rispetto all’immobile in cui l’alloggio è collocato come definito dalla Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 48. Contestualmente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è possibile chiedere anche la rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione pagando un ulteriore corrispettivo economico.

I soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata o concessi in diritto di superficie o di proprietà possono chiedere all'Amministrazione di eliminare i vincoli sul prezzo massimo di cessione e sul canone di locazione come previsto dalla Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 49-bis.

Per l'eliminazione dei vincoli è prevista la stipula di una nuova convenzione e il pagamento di un corrispettivo economico individuato in base ai millesimi di proprietà rispetto all'immobile in cui l’alloggio è collocato.

Possono chiedere la rimozione dei vincoli i soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata e concessi in diritto di superficie o in diritto di proprietà a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’immobile.

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